a rescriuer a particolari lo essequiscano a i nomi creditori. Per il che il Depositario al Banco pro tempore douera facilitare, e per- metter li giri sudetti, anco occorrendo nelle due prime giornate doppo la serrata d' ogni Banco, e non piu.
Li Ministri poi de sudetti Magistrati, che tengono Giornali, e Quaderno, che negligessero, o non osseruassero le medeme or- dinationi, oltre le pene della priuation del Carico, & altre afflit- tiue ad arbitrio publico, siano sempre tenuti, e sottoposti al ris- sarcimento di quegl' intachi, e danni, che per loro defficienza ne succedessero, e potessero in ogni tempo iscoprirsi.
Ordini, e Regole in Materia de Ministri de Magistrati, che riscuotono per Mensuale.
Si sono nella reuisione del Banco del Giro osseruati molti scon- certi nelle Casse de' Magistrati, che riscuotono per solo Men- suale nella regolatione della Scrittura vedutesi neglette le douute Ordinationi con disordine, e dannabile sconcerto. Per reme- diare con le forme proprie all' auuenire a questi mali. Hanno li Eccellentissimi Signori Reuisori Inquisitori terminato, e fanno publicamente a Ministri sudetti sapere. (Non intendendo, che questi nuoui Decreti seruino a discolpa di quelli, che hauessero per il passato a' medesimi contrauenuto.)
Che li Scontri, e Contadori, che fanno essattione per solo Mensuale siano obligati di tener nelli loro Libri Dita del Banco corrispondente alli Libri dello stesso, e per il tempo di cadaun lo- ro Cassiero si j la medesima Dita sumata, e regolata, accio nel fine di cadauna Cassa si vegga il resto aggiustato, e corrispondente nel Libro publico del Banco a quello particolare del Magistrato con obligatione alli Scontri, e Contadori di douer incontrare le Par- tite scritte nelli loro Libri con quelli del Banco per sicurezza, e publica cautioue di tempo in tempo, e particolarmente in quello delli Bilanzi.
All' vscir poi de loro Cassieri siano obligati li sudetti Ministri, Scontro, e Contador, oltre l' ordinarie, far vna Fede da loro sotto- scritta con dichiarare in essa, che sia stato fatto il rincontro delle
Partite
Das X. Capitel
a reſcriuer a particolari lo eſſequiſcano a i nomi creditori. Per il che il Depoſitario al Banco pro tempore douera facilitare, e per- metter li giri ſudetti, anco occorrendo nelle due prime giornate doppo la ſerrata d’ ogni Banco, e non piu.
Li Miniſtri poi de ſudetti Magiſtrati, che tengono Giornali, e Quaderno, che negligeſſero, o non oſſeruaſſero le medeme or- dinationi, oltre le pene della priuation del Carico, & altre afflit- tiue ad arbitrio publico, ſiano ſempre tenuti, e ſottopoſti al riſ- ſarcimento di quegl’ intachi, e danni, che per loro defficienza ne ſuccedeſſero, e poteſſero in ogni tempo iſcoprirſi.
Ordini, e Regole in Materia de Miniſtri de Magiſtrati, che riſcuotono per Menſuale.
Si ſono nella reuiſione del Banco del Giro oſſeruati molti ſcon- certi nelle Caſſe de’ Magiſtrati, che riſcuotono per ſolo Men- ſuale nella regolatione della Scrittura veduteſi neglette le douute Ordinationi con diſordine, e dannabile ſconcerto. Per reme- diare con le forme proprie all’ auuenire a queſti mali. Hanno li Eccellentiſſimi Signori Reuiſori Inquiſitori terminato, e fanno publicamente a Miniſtri ſudetti ſapere. (Non intendendo, che queſti nuoui Decreti ſeruino a diſcolpa di quelli, che haueſſero per il paſſato a’ medeſimi contrauenuto.)
Che li Scontri, e Contadori, che fanno eſſattione per ſolo Menſuale ſiano obligati di tener nelli loro Libri Dita del Banco corriſpondente alli Libri dello ſteſſo, e per il tempo di cadaun lo- ro Caſſiero ſi j la medeſima Dita ſumata, e regolata, accio nel fine di cadauna Caſſa ſi vegga il reſto aggiuſtato, e corriſpondente nel Libro publico del Banco a quello particolare del Magiſtrato con obligatione alli Scontri, e Contadori di douer incontrare le Par- tite ſcritte nelli loro Libri con quelli del Banco per ſicurezza, e publica cautioue di tempo in tempo, e particolarmente in quello delli Bilanzi.
All’ vſcir poi de loro Caſſieri ſiano obligati li ſudetti Miniſtri, Scontro, e Contador, oltre l’ ordinarie, far vna Fede da loro ſotto- ſcritta con dichiarare in eſſa, che ſia ſtato fatto il rincontro delle
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Das X. Capitel
a reſcriuer a particolari lo eſſequiſcano a i nomi creditori. Per il
che il Depoſitario al Banco pro tempore douera facilitare, e per-
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doppo la ſerrata d’ ogni Banco, e non piu.
Li Miniſtri poi de ſudetti Magiſtrati, che tengono Giornali,
e Quaderno, che negligeſſero, o non oſſeruaſſero le medeme or-
dinationi, oltre le pene della priuation del Carico, & altre afflit-
tiue ad arbitrio publico, ſiano ſempre tenuti, e ſottopoſti al riſ-
ſarcimento di quegl’ intachi, e danni, che per loro defficienza ne
ſuccedeſſero, e poteſſero in ogni tempo iſcoprirſi.
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che riſcuotono per Menſuale.
Si ſono nella reuiſione del Banco del Giro oſſeruati molti ſcon-
certi nelle Caſſe de’ Magiſtrati, che riſcuotono per ſolo Men-
ſuale nella regolatione della Scrittura veduteſi neglette le douute
Ordinationi con diſordine, e dannabile ſconcerto. Per reme-
diare con le forme proprie all’ auuenire a queſti mali. Hanno li
Eccellentiſſimi Signori Reuiſori Inquiſitori terminato, e fanno
publicamente a Miniſtri ſudetti ſapere. (Non intendendo, che
queſti nuoui Decreti ſeruino a diſcolpa di quelli, che haueſſero
per il paſſato a’ medeſimi contrauenuto.)
Che li Scontri, e Contadori, che fanno eſſattione per ſolo
Menſuale ſiano obligati di tener nelli loro Libri Dita del Banco
corriſpondente alli Libri dello ſteſſo, e per il tempo di cadaun lo-
ro Caſſiero ſi j la medeſima Dita ſumata, e regolata, accio nel fine
di cadauna Caſſa ſi vegga il reſto aggiuſtato, e corriſpondente nel
Libro publico del Banco a quello particolare del Magiſtrato con
obligatione alli Scontri, e Contadori di douer incontrare le Par-
tite ſcritte nelli loro Libri con quelli del Banco per ſicurezza, e
publica cautioue di tempo in tempo, e particolarmente in quello
delli Bilanzi.
All’ vſcir poi de loro Caſſieri ſiano obligati li ſudetti Miniſtri,
Scontro, e Contador, oltre l’ ordinarie, far vna Fede da loro ſotto-
ſcritta con dichiarare in eſſa, che ſia ſtato fatto il rincontro delle
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Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717, S. 208. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/228>, abgerufen am 05.07.2024.
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