nale con l' altro. E cio per decoro del Banco medesimo, e per vietare le fraudi, che potessero in esso succedere.
Si douera ogni mattina dar soddisfattione a' Mercanti di scri- uer almeno due hore, e doppo scritto debba il Giornalista, e Scon- tro incontrar li due Capi essentiali, cioe debito, e credito alla presenza del Depositario, che douera doppo detto incontro tirar marella, e sottoscriuer in conformita delle Leggi.
A Ministri del Banco restera sotto le piu seuere pene afflittiue prohibito il riceuer donatiui, o Denari per qual si sia causa, e sotto qual si sia pretesto, cosi per Mandati per pagar Dacij, come per ogn'altra imaginabil cosa. E gl'Inquisitori hauranno la cura, e l'auttorita di punire seueramente i trasgressori.
Aggionta.
Tutti li Ministri sudetti del Banco, cosi Principali, come So- stituti. Come pure ogn'altra sorte di persone, che respettiua- mente contrauenissero, o negligessero le sudette Ordinationi dalla publica maturita stabilite a diuertimento de futuri mali s'intendi- no caduti nelle pene piu rigorose afflittiue della Giustitia, & in oltre sottoposti in tutte le Parti a' rissarcimenti di quegl' intacchi, e fraudi, che per la loro contrauentione, o negligenza fossero commesse, e potessero in ogni tempo scoprirsi, essendo publica rissoluta volonta, che essercitino li Ministri fedelmente il proprio Ministerio. e che persista il Banco del Giro nel douuto stabili- mento, e decoro.
Al qual fine il Magistrato de gl' Inquisitori al Banco medesi- mo, che pro tempore saranno, deuenira a rigorose formationi di Processo per via de Inquisitioni. Si esponera la Cassella delle De- nontie, e non si tralasciera diligenza per ottenere con il castigo essemplare de' Colpeuoli il bramato effetto.
Decreto nuouo confirmato dall' Eccellentissimo Senato li 26. Luglio 1663.
Tra le nuoue regole stabilite dall' Eccellentissimo Senato con il sopradetto Decreto, douendosi essequire la prattica della Ferrata a diuersione de futuri inconuenienti; hanno l' Illustrissimi, & Ec- cellentissimi Signori Reuisori Inquisitori sudetti ordinato, e com- messo.
Che
Das X. Capitel
nale con l’ altro. E cio per decoro del Banco medeſimo, e per vietare le fraudi, che poteſſero in eſſo ſuccedere.
Si douera ogni mattina dar ſoddisfattione a’ Mercanti di ſcri- uer almeno due hore, e doppo ſcritto debba il Giornaliſta, e Scon- tro incontrar li due Capi eſſentiali, cioe debito, e credito alla preſenza del Depoſitario, che douera doppo detto incontro tirar marella, e ſottoſcriuer in conformita delle Leggi.
A Miniſtri del Banco reſtera ſotto le piu ſeuere pene afflittiue prohibito il riceuer donatiui, o Denari per qual ſi ſia cauſa, e ſotto qual ſi ſia preteſto, coſi per Mandati per pagar Dacij, come per ogn’altra imaginabil coſa. E gl’Inquiſitori hauranno la cura, e l’auttorita di punire ſeueramente i traſgreſſori.
Aggionta.
Tutti li Miniſtri ſudetti del Banco, coſi Principali, come So- ſtituti. Come pure ogn’altra ſorte di perſone, che reſpettiua- mente contraueniſſero, o negligeſſero le ſudette Ordinationi dalla publica maturita ſtabilite a diuertimento de futuri mali s’intendi- no caduti nelle pene piu rigoroſe afflittiue della Giuſtitia, & in oltre ſottopoſti in tutte le Parti a’ riſſarcimenti di quegl’ intacchi, e fraudi, che per la loro contrauentione, o negligenza foſſero commeſſe, e poteſſero in ogni tempo ſcoprirſi, eſſendo publica riſſoluta volonta, che eſſercitino li Miniſtri fedelmente il proprio Miniſterio. e che perſiſta il Banco del Giro nel douuto ſtabili- mento, e decoro.
Al qual fine il Magiſtrato de gl’ Inquiſitori al Banco medeſi- mo, che pro tempore ſaranno, deuenira a rigoroſe formationi di Proceſſo per via de Inquiſitioni. Si eſponera la Caſſella delle De- nontie, e non ſi tralaſciera diligenza per ottenere con il caſtigo eſſemplare de’ Colpeuoli il bramato effetto.
Decreto nuouo confirmato dall’ Eccellentiſſimo Senato li 26. Luglio 1663.
Tra le nuoue regole ſtabilite dall’ Eccellentiſſimo Senato con il ſopradetto Decreto, douendoſi eſſequire la prattica della Ferrata a diuerſione de futuri inconuenienti; hanno l’ Illuſtriſſimi, & Ec- cellentiſſimi Signori Reuiſori Inquiſitori ſudetti ordinato, e com- meſſo.
Che
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Das X. Capitel
nale con l’ altro. E cio per decoro del Banco medeſimo, e per
vietare le fraudi, che poteſſero in eſſo ſuccedere.
Si douera ogni mattina dar ſoddisfattione a’ Mercanti di ſcri-
uer almeno due hore, e doppo ſcritto debba il Giornaliſta, e Scon-
tro incontrar li due Capi eſſentiali, cioe debito, e credito alla
preſenza del Depoſitario, che douera doppo detto incontro tirar
marella, e ſottoſcriuer in conformita delle Leggi.
A Miniſtri del Banco reſtera ſotto le piu ſeuere pene afflittiue
prohibito il riceuer donatiui, o Denari per qual ſi ſia cauſa, e ſotto
qual ſi ſia preteſto, coſi per Mandati per pagar Dacij, come per
ogn’altra imaginabil coſa. E gl’Inquiſitori hauranno la cura, e
l’auttorita di punire ſeueramente i traſgreſſori.
Aggionta.
Tutti li Miniſtri ſudetti del Banco, coſi Principali, come So-
ſtituti. Come pure ogn’altra ſorte di perſone, che reſpettiua-
mente contraueniſſero, o negligeſſero le ſudette Ordinationi dalla
publica maturita ſtabilite a diuertimento de futuri mali s’intendi-
no caduti nelle pene piu rigoroſe afflittiue della Giuſtitia, & in
oltre ſottopoſti in tutte le Parti a’ riſſarcimenti di quegl’ intacchi,
e fraudi, che per la loro contrauentione, o negligenza foſſero
commeſſe, e poteſſero in ogni tempo ſcoprirſi, eſſendo publica
riſſoluta volonta, che eſſercitino li Miniſtri fedelmente il proprio
Miniſterio. e che perſiſta il Banco del Giro nel douuto ſtabili-
mento, e decoro.
Al qual fine il Magiſtrato de gl’ Inquiſitori al Banco medeſi-
mo, che pro tempore ſaranno, deuenira a rigoroſe formationi di
Proceſſo per via de Inquiſitioni. Si eſponera la Caſſella delle De-
nontie, e non ſi tralaſciera diligenza per ottenere con il caſtigo
eſſemplare de’ Colpeuoli il bramato effetto.
Decreto nuouo confirmato dall’ Eccellentiſſimo Senato li 26. Luglio 1663.
Tra le nuoue regole ſtabilite dall’ Eccellentiſſimo Senato con
il ſopradetto Decreto, douendoſi eſſequire la prattica della Ferrata
a diuerſione de futuri inconuenienti; hanno l’ Illuſtriſſimi, & Ec-
cellentiſſimi Signori Reuiſori Inquiſitori ſudetti ordinato, e com-
meſſo.
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Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717, S. 202. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/222>, abgerufen am 27.07.2024.
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