Nella confusione pratticata per il passato di scriuer le Partite nel Banco del Giro a debito, o credito de Magistrati senza espres- sione del nome del Cassiero, da che ne sono insorti graui incon- uenienti douendosi maturamente prouedere. Restera decretato. Che per l'auuenire in tutti li Giri di Partite, che si fanno per Ma- gistrati, & Officij nel Banco da tutti li Ministri di esso debba esser espresso, & appositato debitore, o creditore il nome particolar del Cassiero de medesimi, accio egli vnitamente con il suo Scon- tro habbino cura particolare delle Partite, ch'entrano, & escono- dal suo nome per la publica, e priuata cautella.
Non potendo il Giornalista, e Scontro disponer mai del solo credito di Cassieri de Magistrati senza la presenza medesimi Cas- sieri, e suoi Scontri sotto le piu rigorose, e seuere pene.
Con Decreto dell' Eccellentissimo Senato fondato sopra altri anteriori fu stabilito li 24. Maggio 1662., & hora deue restar con- firmato, che per conoscere gl' Errori, che potessero esser seguiti ne Bilanzi, tutti li Depositarij, che pro tempore pressiederanno al medesimo Banco siano tenuti far seguire la reuisione del Bilanzo del loro precessore valendosi ogni vno di Ministro differente, e che non habbi alcun maneggio nella Scrittura del Banco stesso; cosi, che ogni tre mesi sia fatta la stessa reuisione, e cadaun Deposita- rio habbia la certezza del vero essere del Bilanzo del suo preces- sore con l' impiego in cio de Ministri varij, a quali douera con- tribuirsi li soliti Ducati 25. per cadauna reuisione per mezzo della quale verran a mettersi apprensione, e riguardo in quelli, che ser- uono al Banco medesimo di tenersi lontani da i mancamenti; ma di permaner in quel candore, e rettitudine che si ricercano in ma- neggio di tanto peso, e che vnicamente sta appoggiato alla publi- ca fede, & auttorita.
Con deliberatione dell' Eccellentissimo Senato di 19. Agosto 1662. viene rinouata la Carica di Sopraintendente al Banco con altri anteriori Decreti gia fondata. Obligo del medesimo douera essere non solo di assistere a i Bilanzi, e Sopraintendere a i Mini- stri, ma di far l' incontro de Bilanzi stessi non dalli Libri del Ban- co ne quali li Ministri scriuono, ma da quelli di Cecca, dalle
publiche
Das X. Capitel
Nuouo Decreto.
Nella confuſione pratticata per il paſſato di ſcriuer le Partite nel Banco del Giro a debito, o credito de Magiſtrati ſenza eſpres- ſione del nome del Casſiero, da che ne ſono inſorti graui incon- uenienti douendoſi maturamente prouedere. Reſtera decretato. Che per l’auuenire in tutti li Giri di Partite, che ſi fanno per Ma- giſtrati, & Officij nel Banco da tutti li Miniſtri di eſſo debba eſſer eſpreſſo, & appoſitato debitore, o creditore il nome particolar del Casſiero de medeſimi, accio egli vnitamente con il ſuo Scon- tro habbino cura particolare delle Partite, ch’entrano, & eſcono- dal ſuo nome per la publica, e priuata cautella.
Non potendo il Giornaliſta, e Scontro diſponer mai del ſolo credito di Casſieri de Magiſtrati ſenza la preſenza medeſimi Cas- ſieri, e ſuoi Scontri ſotto le piu rigoroſe, e ſeuere pene.
Con Decreto dell’ Eccellentisſimo Senato fondato ſopra altri anteriori fu ſtabilito li 24. Maggio 1662., & hora deue reſtar con- firmato, che per conoſcere gl’ Errori, che poteſſero eſſer ſeguiti ne Bilanzi, tutti li Depoſitarij, che pro tempore presſiederanno al medeſimo Banco ſiano tenuti far ſeguire la reuiſione del Bilanzo del loro preceſſore valendoſi ogni vno di Miniſtro differente, e che non habbi alcun maneggio nella Scrittura del Banco ſteſſo; coſi, che ogni tre meſi ſia fatta la ſteſſa reuiſione, e cadaun Depoſita- rio habbia la certezza del vero eſſere del Bilanzo del ſuo preceſ- ſore con l’ impiego in cio de Miniſtri varij, a quali douera con- tribuirſi li ſoliti Ducati 25. per cadauna reuiſione per mezzo della quale verran a metterſi apprenſione, e riguardo in quelli, che ſer- uono al Banco medeſimo di tenerſi lontani da i mancamenti; ma di permaner in quel candore, e rettitudine che ſi ricercano in ma- neggio di tanto peſo, e che vnicamente ſta appoggiato alla publi- ca fede, & auttorita.
Con deliberatione dell’ Eccellentisſimo Senato di 19. Agoſto 1662. viene rinouata la Carica di Sopraintendente al Banco con altri anteriori Decreti gia fondata. Obligo del medeſimo douera eſſere non ſolo di asſiſtere a i Bilanzi, e Sopraintendere a i Mini- ſtri, ma di far l’ incontro de Bilanzi ſtesſi non dalli Libri del Ban- co ne quali li Miniſtri ſcriuono, ma da quelli di Cecca, dalle
publiche
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Das X. Capitel
Nuouo Decreto.
Nella confuſione pratticata per il paſſato di ſcriuer le Partite
nel Banco del Giro a debito, o credito de Magiſtrati ſenza eſpres-
ſione del nome del Casſiero, da che ne ſono inſorti graui incon-
uenienti douendoſi maturamente prouedere. Reſtera decretato.
Che per l’auuenire in tutti li Giri di Partite, che ſi fanno per Ma-
giſtrati, & Officij nel Banco da tutti li Miniſtri di eſſo debba eſſer
eſpreſſo, & appoſitato debitore, o creditore il nome particolar
del Casſiero de medeſimi, accio egli vnitamente con il ſuo Scon-
tro habbino cura particolare delle Partite, ch’entrano, & eſcono-
dal ſuo nome per la publica, e priuata cautella.
Non potendo il Giornaliſta, e Scontro diſponer mai del ſolo
credito di Casſieri de Magiſtrati ſenza la preſenza medeſimi Cas-
ſieri, e ſuoi Scontri ſotto le piu rigoroſe, e ſeuere pene.
Con Decreto dell’ Eccellentisſimo Senato fondato ſopra altri
anteriori fu ſtabilito li 24. Maggio 1662., & hora deue reſtar con-
firmato, che per conoſcere gl’ Errori, che poteſſero eſſer ſeguiti
ne Bilanzi, tutti li Depoſitarij, che pro tempore presſiederanno
al medeſimo Banco ſiano tenuti far ſeguire la reuiſione del Bilanzo
del loro preceſſore valendoſi ogni vno di Miniſtro differente, e che
non habbi alcun maneggio nella Scrittura del Banco ſteſſo; coſi,
che ogni tre meſi ſia fatta la ſteſſa reuiſione, e cadaun Depoſita-
rio habbia la certezza del vero eſſere del Bilanzo del ſuo preceſ-
ſore con l’ impiego in cio de Miniſtri varij, a quali douera con-
tribuirſi li ſoliti Ducati 25. per cadauna reuiſione per mezzo della
quale verran a metterſi apprenſione, e riguardo in quelli, che ſer-
uono al Banco medeſimo di tenerſi lontani da i mancamenti; ma
di permaner in quel candore, e rettitudine che ſi ricercano in ma-
neggio di tanto peſo, e che vnicamente ſta appoggiato alla publi-
ca fede, & auttorita.
Con deliberatione dell’ Eccellentisſimo Senato di 19. Agoſto
1662. viene rinouata la Carica di Sopraintendente al Banco con
altri anteriori Decreti gia fondata. Obligo del medeſimo douera
eſſere non ſolo di asſiſtere a i Bilanzi, e Sopraintendere a i Mini-
ſtri, ma di far l’ incontro de Bilanzi ſtesſi non dalli Libri del Ban-
co ne quali li Miniſtri ſcriuono, ma da quelli di Cecca, dalle
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Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717, S. 200. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/220>, abgerufen am 30.12.2024.
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