Tutti quelli, che per qual si voglia somma intacheranno il Banco del Giro, siano, e s'intendano irremissibilmente caduti nella pena di Dieci per Cento, della quale non le possa esser fatta gra- tia alcuna, ma sia riscossa, & applicata giusto all' ordinario di simil pene, ne possa esserli girata Partita alcuna al saldo dell'intacco, se prima non hauera soddisfatto ad essa pena.
Contro quelli, che haueranno intaccato il Banco si douera far l' Intimatione del saldo nel termine di giorni tre spirati, li quali oltre la pena sudetta delle Dieci per Cento douera da gl' Inquisito- ri al Banco esser proceduto Criminalmente per deuenir poi al douuto castigo.
Alli Nobili, che commettessero il medesimo delitto, e non fa- cessero il saldo nel termine predetto con la medesima Intimatione oltre la sudetta pena siano da gl' Inquisitori al Banco mandati li No- mi loro debitori a Palazzo, eletti il giorno immediate seguente a quello dell' Intimatione nell' Eccellentissimo Collegio. Nel primo Eccellentissimo Senato, che si ridurra, e poi nel primo Serenissi- mo Maggior Conseglio. In oltre doueranno gl' Inquisitori al Ban- co formati li Processi presentarli all Eccellentissimi Capi dell' Ec- celso Conseglio di Dieci per la loro espeditione.
A questo effetto saranno tenuti li Quadernieri, e Cogitori a chi spettasse sotto pena di priuation del Carico di portar nota di tutti quelli, cosi Nobili, come altri, che intaccassero, e non sal- dassero nel termine predetto alli Inquisitori medesimi, perche sia da essi proceduto con quel rigore, ch'e mente, e ricerca il publi- co seruitio, e simil nota doueranno anco portare nell' Eccellen- tissimo Collegio, perche seguitane la publicatione sia del medesi- mo Eccellentissimo Collegio, commesso al Ministro de gl' Alfa- betti di formarli come di sopra, s'e espresso debitori.
Sia prohibito a' Ministri del Banco sotto li piu rigorosi castighi il riscuoter pene a parte, ma di esse sian girate le Partite in Banco a credito di pene con la precedente Intimatione, citata pero pri- ma la parte interessata auanti il Depositario, & in occasione di pretension d' aggrauio siano deuolute l' Appellationi al Magistrato de Soprabanchi, e contrafacendo i Ministri cadano in pena de Furanti.
Ag-
B b 3
Von der Venetianiſchen Banco.
Legge antica.
Tutti quelli, che per qual ſi voglia ſomma intacheranno il Banco del Giro, ſiano, e s’intendano irremiſſibilmente caduti nella pena di Dieci per Cento, della quale non le poſſa eſſer fatta gra- tia alcuna, ma ſia riſcoſſa, & applicata giuſto all’ ordinario di ſimil pene, ne poſſa eſſerli girata Partita alcuna al ſaldo dell’intacco, ſe prima non hauera ſoddisfatto ad eſſa pena.
Contro quelli, che haueranno intaccato il Banco ſi douera far l’ Intimatione del ſaldo nel termine di giorni tre ſpirati, li quali oltre la pena ſudetta delle Dieci per Cento douera da gl’ Inquiſito- ri al Banco eſſer proceduto Criminalmente per deuenir poi al douuto caſtigo.
Alli Nobili, che commetteſſero il medeſimo delitto, e non fa- ceſſero il ſaldo nel termine predetto con la medeſima Intimatione oltre la ſudetta pena ſiano da gl’ Inquiſitori al Banco mandati li No- mi loro debitori a Palazzo, eletti il giorno immediate ſeguente a quello dell’ Intimatione nell’ Eccellentiſſimo Collegio. Nel primo Eccellentiſſimo Senato, che ſi ridurra, e poi nel primo Sereniſſi- mo Maggior Conſeglio. In oltre doueranno gl’ Inquiſitori al Ban- co formati li Proceſſi preſentarli all Eccellentiſſimi Capi dell’ Ec- celſo Conſeglio di Dieci per la loro eſpeditione.
A queſto effetto ſaranno tenuti li Quadernieri, e Cogitori a chi ſpettaſſe ſotto pena di priuation del Carico di portar nota di tutti quelli, coſi Nobili, come altri, che intaccaſſero, e non ſal- daſſero nel termine predetto alli Inquiſitori medeſimi, perche ſia da eſſi proceduto con quel rigore, ch’e mente, e ricerca il publi- co ſeruitio, e ſimil nota doueranno anco portare nell’ Eccellen- tiſſimo Collegio, perche ſeguitane la publicatione ſia del medeſi- mo Eccellentiſſimo Collegio, commeſſo al Miniſtro de gl’ Alfa- betti di formarli come di ſopra, s’e eſpreſſo debitori.
Sia prohibito a’ Miniſtri del Banco ſotto li piu rigoroſi caſtighi il riſcuoter pene a parte, ma di eſſe ſian girate le Partite in Banco a credito di pene con la precedente Intimatione, citata pero pri- ma la parte intereſſata auanti il Depoſitario, & in occaſione di pretenſion d’ aggrauio ſiano deuolute l’ Appellationi al Magiſtrato de Soprabanchi, e contrafacendo i Miniſtri cadano in pena de Furanti.
Ag-
B b 3
<TEI><text><body><divn="1"><divn="2"><pbfacs="#f0217"n="197"/><fwplace="top"type="header"><hirendition="#b">Von der Venetianiſchen <hirendition="#aq">Banco.</hi></hi></fw><lb/><divn="3"><head><hirendition="#aq"><hirendition="#i">Legge antica.</hi></hi></head><lb/><p><hirendition="#aq">Tutti quelli, che per qual ſi voglia ſomma intacheranno il<lb/>
Banco del Giro, ſiano, e s’intendano irremiſſibilmente caduti nella<lb/>
pena di Dieci per Cento, della quale non le poſſa eſſer fatta gra-<lb/>
tia alcuna, ma ſia riſcoſſa, & applicata giuſto all’ ordinario di ſimil<lb/>
pene, ne poſſa eſſerli girata Partita alcuna al ſaldo dell’intacco, ſe<lb/>
prima non hauera ſoddisfatto ad eſſa pena.</hi></p><lb/><p><hirendition="#aq">Contro quelli, che haueranno intaccato il Banco ſi douera<lb/>
far l’ Intimatione del ſaldo nel termine di giorni tre ſpirati, li quali<lb/>
oltre la pena ſudetta delle Dieci per Cento douera da gl’ Inquiſito-<lb/>
ri al Banco eſſer proceduto Criminalmente per deuenir poi al<lb/>
douuto caſtigo.</hi></p><lb/><p><hirendition="#aq">Alli Nobili, che commetteſſero il medeſimo delitto, e non fa-<lb/>
ceſſero il ſaldo nel termine predetto con la medeſima Intimatione<lb/>
oltre la ſudetta pena ſiano da gl’ Inquiſitori al Banco mandati li No-<lb/>
mi loro debitori a Palazzo, eletti il giorno immediate ſeguente a<lb/>
quello dell’ Intimatione nell’ Eccellentiſſimo Collegio. Nel primo<lb/>
Eccellentiſſimo Senato, che ſi ridurra, e poi nel primo Sereniſſi-<lb/>
mo Maggior Conſeglio. In oltre doueranno gl’ Inquiſitori al Ban-<lb/>
co formati li Proceſſi preſentarli all Eccellentiſſimi Capi dell’ Ec-<lb/>
celſo Conſeglio di Dieci per la loro eſpeditione.</hi></p><lb/><p><hirendition="#aq">A queſto effetto ſaranno tenuti li Quadernieri, e Cogitori a<lb/>
chi ſpettaſſe ſotto pena di priuation del Carico di portar nota di<lb/>
tutti quelli, coſi Nobili, come altri, che intaccaſſero, e non ſal-<lb/>
daſſero nel termine predetto alli Inquiſitori medeſimi, perche ſia<lb/>
da eſſi proceduto con quel rigore, ch’e mente, e ricerca il publi-<lb/>
co ſeruitio, e ſimil nota doueranno anco portare nell’ Eccellen-<lb/>
tiſſimo Collegio, perche ſeguitane la publicatione ſia del medeſi-<lb/>
mo Eccellentiſſimo Collegio, commeſſo al Miniſtro de gl’ Alfa-<lb/>
betti di formarli come di ſopra, s’e eſpreſſo debitori.</hi></p><lb/><p><hirendition="#aq">Sia prohibito a’ Miniſtri del Banco ſotto li piu rigoroſi caſtighi<lb/>
il riſcuoter pene a parte, ma di eſſe ſian girate le Partite in Banco<lb/>
a credito di pene con la precedente Intimatione, citata pero pri-<lb/>
ma la parte intereſſata auanti il Depoſitario, & in occaſione di<lb/>
pretenſion d’ aggrauio ſiano deuolute l’ Appellationi al Magiſtrato<lb/>
de Soprabanchi, e contrafacendo i Miniſtri cadano in pena de<lb/>
Furanti.</hi></p></div><lb/><fwplace="bottom"type="sig">B b 3</fw><fwplace="bottom"type="catch"><hirendition="#aq"><hirendition="#i">Ag-</hi></hi></fw><lb/></div></div></body></text></TEI>
[197/0217]
Von der Venetianiſchen Banco.
Legge antica.
Tutti quelli, che per qual ſi voglia ſomma intacheranno il
Banco del Giro, ſiano, e s’intendano irremiſſibilmente caduti nella
pena di Dieci per Cento, della quale non le poſſa eſſer fatta gra-
tia alcuna, ma ſia riſcoſſa, & applicata giuſto all’ ordinario di ſimil
pene, ne poſſa eſſerli girata Partita alcuna al ſaldo dell’intacco, ſe
prima non hauera ſoddisfatto ad eſſa pena.
Contro quelli, che haueranno intaccato il Banco ſi douera
far l’ Intimatione del ſaldo nel termine di giorni tre ſpirati, li quali
oltre la pena ſudetta delle Dieci per Cento douera da gl’ Inquiſito-
ri al Banco eſſer proceduto Criminalmente per deuenir poi al
douuto caſtigo.
Alli Nobili, che commetteſſero il medeſimo delitto, e non fa-
ceſſero il ſaldo nel termine predetto con la medeſima Intimatione
oltre la ſudetta pena ſiano da gl’ Inquiſitori al Banco mandati li No-
mi loro debitori a Palazzo, eletti il giorno immediate ſeguente a
quello dell’ Intimatione nell’ Eccellentiſſimo Collegio. Nel primo
Eccellentiſſimo Senato, che ſi ridurra, e poi nel primo Sereniſſi-
mo Maggior Conſeglio. In oltre doueranno gl’ Inquiſitori al Ban-
co formati li Proceſſi preſentarli all Eccellentiſſimi Capi dell’ Ec-
celſo Conſeglio di Dieci per la loro eſpeditione.
A queſto effetto ſaranno tenuti li Quadernieri, e Cogitori a
chi ſpettaſſe ſotto pena di priuation del Carico di portar nota di
tutti quelli, coſi Nobili, come altri, che intaccaſſero, e non ſal-
daſſero nel termine predetto alli Inquiſitori medeſimi, perche ſia
da eſſi proceduto con quel rigore, ch’e mente, e ricerca il publi-
co ſeruitio, e ſimil nota doueranno anco portare nell’ Eccellen-
tiſſimo Collegio, perche ſeguitane la publicatione ſia del medeſi-
mo Eccellentiſſimo Collegio, commeſſo al Miniſtro de gl’ Alfa-
betti di formarli come di ſopra, s’e eſpreſſo debitori.
Sia prohibito a’ Miniſtri del Banco ſotto li piu rigoroſi caſtighi
il riſcuoter pene a parte, ma di eſſe ſian girate le Partite in Banco
a credito di pene con la precedente Intimatione, citata pero pri-
ma la parte intereſſata auanti il Depoſitario, & in occaſione di
pretenſion d’ aggrauio ſiano deuolute l’ Appellationi al Magiſtrato
de Soprabanchi, e contrafacendo i Miniſtri cadano in pena de
Furanti.
Ag-
B b 3
Informationen zur CAB-Ansicht
Diese Ansicht bietet Ihnen die Darstellung des Textes in normalisierter Orthographie.
Diese Textvariante wird vollautomatisch erstellt und kann aufgrund dessen auch Fehler enthalten.
Alle veränderten Wortformen sind grau hinterlegt. Als fremdsprachliches Material erkannte
Textteile sind ausgegraut dargestellt.
Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717, S. 197. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/217>, abgerufen am 05.07.2024.
Alle Inhalte dieser Seite unterstehen, soweit nicht anders gekennzeichnet, einer
Creative-Commons-Lizenz.
Die Rechte an den angezeigten Bilddigitalisaten, soweit nicht anders gekennzeichnet, liegen bei den besitzenden Bibliotheken.
Weitere Informationen finden Sie in den DTA-Nutzungsbedingungen.
Insbesondere im Hinblick auf die §§ 86a StGB und 130 StGB wird festgestellt, dass die auf
diesen Seiten abgebildeten Inhalte weder in irgendeiner Form propagandistischen Zwecken
dienen, oder Werbung für verbotene Organisationen oder Vereinigungen darstellen, oder
nationalsozialistische Verbrechen leugnen oder verharmlosen, noch zum Zwecke der
Herabwürdigung der Menschenwürde gezeigt werden.
Die auf diesen Seiten abgebildeten Inhalte (in Wort und Bild) dienen im Sinne des
§ 86 StGB Abs. 3 ausschließlich historischen, sozial- oder kulturwissenschaftlichen
Forschungszwecken. Ihre Veröffentlichung erfolgt in der Absicht, Wissen zur Anregung
der intellektuellen Selbstständigkeit und Verantwortungsbereitschaft des Staatsbürgers zu
vermitteln und damit der Förderung seiner Mündigkeit zu dienen.
Zitierempfehlung: Deutsches Textarchiv. Grundlage für ein Referenzkorpus der neuhochdeutschen Sprache. Herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 2024. URL: https://www.deutschestextarchiv.de/.