Li Giornalisti pure habbino obligo di assistere personalmente in tutti li giorni di ciascun Bilanzo.
Sia prohibito il portarsi li creditori del Banco per via di resti, ma debbano di volta in volta saldarsi li creditori del primo nel secondo, quelli del secondo nel terzo, e quelli del terzo nel quar- to Libro per via di riporto, qual douera esser fatto dalli Aiutanti de Quadernieri di volta in volta, e di giorno in giorno, che li cre- ditori disponeranno. E quando passato l' Anno li creditori non haueranno riportato li loro resti per via di Giornale, siano in con- formita delle Leggi da chi spetta fatti saldare, e portare nell' Offi- cio della Cecca.
Quelli poi, che vorranno disponer de i loro legitimi, e giusti crediti, e che faranno instanza gli siano riportati dall' Officio me- desimo della Cecca nel Banco del Giro, doueranno far vn Costi- tuto nel Magistrato di sopra Banchi con mentione della quantita del loro resto portando Copia di esso alli Quadernieri, Giorna- listi, e Scontri del Banco, douendo il Quadernier diligentemente incontrar vn Libro con l' altro a Partita per Partita, sumando li riporti di esse Partite, e Conti, & ritrouatili giusti, cosi in vn Li- bro, come nell' altro, doueranno far fede con giuramento, e sot- toscrittion di man propria di quanto saranno li Crediti, & in con- formita del Costituto far nota nelli Libri del Cassier, e Scontro a debito delli sudetti creditori nelli vltimi loro conti del medesimo giorno, che loro sara stata fatta la Fede, la qual Fede douera por- tar al Depositario in Cecca, perche col suo Scontro siano girate le Partite necessarie, mandandone copia dal Depositario medesi- mo sottoscritta al Depositario al Banco, perche da Giornalisti sia dato credito a cadauno in conformita delle sudette Partite di Cec- ca, e douera esser aggiustata la Scrittura doue, e come fara bisogno.
Aggionta.
Siano tenuti li Quadernieri medesimi di far le sudette Fedi per riportar li resti senza maggior dilatione di giorni tre, e senza aleun aggrauio a gl' interessati; al qual fine sia incaricato il Soprain- tendente al Banco a far essequire questa publica volonta con far tener quelle note, che ricercasse la piu aggiustata sicurezza di tal affare.
Legge
Das X. Capitel
Legge antica.
Li Giornaliſti pure habbino obligo di aſſiſtere perſonalmente in tutti li giorni di ciaſcun Bilanzo.
Sia prohibito il portarſi li creditori del Banco per via di reſti, ma debbano di volta in volta ſaldarſi li creditori del primo nel ſecondo, quelli del ſecondo nel terzo, e quelli del terzo nel quar- to Libro per via di riporto, qual douera eſſer fatto dalli Aiutanti de Quadernieri di volta in volta, e di giorno in giorno, che li cre- ditori diſponeranno. E quando paſſato l’ Anno li creditori non haueranno riportato li loro reſti per via di Giornale, ſiano in con- formita delle Leggi da chi ſpetta fatti ſaldare, e portare nell’ Offi- cio dellà Cecca.
Quelli poi, che vorranno diſponer de i loro legitimi, e giuſti crediti, e che faranno inſtanza gli ſiano riportati dall’ Officio me- deſimo della Cecca nel Banco del Giro, doueranno far vn Coſti- tuto nel Magiſtrato di ſopra Banchi con mentione della quantita del loro reſto portando Copia di eſſo alli Quadernieri, Giorna- liſti, e Scontri del Banco, douendo il Quadernier diligentemente incontrar vn Libro con l’ altro a Partita per Partita, ſumando li riporti di eſſe Partite, e Conti, & ritrouatili giuſti, coſi in vn Li- bro, come nell’ altro, doueranno far fede con giuramento, e ſot- toſcrittion di man propria di quanto ſaranno li Crediti, & in con- formita del Coſtituto far nota nelli Libri del Caſſier, e Scontro a debito delli ſudetti creditori nelli vltimi loro conti del medeſimo giorno, che loro ſara ſtata fatta la Fede, la qual Fede douera por- tar al Depoſitario in Cecca, perche col ſuo Scontro ſiano girate le Partite neceſſarie, mandandone copia dal Depoſitario medeſi- mo ſottoſcritta al Depoſitario al Banco, perche da Giornaliſti ſia dato credito a cadauno in conformita delle ſudette Partite di Cec- ca, e douera eſſer aggiuſtata la Scrittura doue, e come fara biſogno.
Aggionta.
Siano tenuti li Quadernieri medeſimi di far le ſudette Fedi per riportar li reſti ſenza maggior dilatione di giorni tre, e ſenza aleun aggrauio a gl’ intereſſati; al qual fine ſia incaricato il Soprain- tendente al Banco a far eſſequire queſta publica volonta con far tener quelle note, che ricercaſſe la piu aggiuſtata ſicurezza di tal affare.
Legge
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[961[196]/0216]
Das X. Capitel
Legge antica.
Li Giornaliſti pure habbino obligo di aſſiſtere perſonalmente
in tutti li giorni di ciaſcun Bilanzo.
Sia prohibito il portarſi li creditori del Banco per via di reſti,
ma debbano di volta in volta ſaldarſi li creditori del primo nel
ſecondo, quelli del ſecondo nel terzo, e quelli del terzo nel quar-
to Libro per via di riporto, qual douera eſſer fatto dalli Aiutanti
de Quadernieri di volta in volta, e di giorno in giorno, che li cre-
ditori diſponeranno. E quando paſſato l’ Anno li creditori non
haueranno riportato li loro reſti per via di Giornale, ſiano in con-
formita delle Leggi da chi ſpetta fatti ſaldare, e portare nell’ Offi-
cio dellà Cecca.
Quelli poi, che vorranno diſponer de i loro legitimi, e giuſti
crediti, e che faranno inſtanza gli ſiano riportati dall’ Officio me-
deſimo della Cecca nel Banco del Giro, doueranno far vn Coſti-
tuto nel Magiſtrato di ſopra Banchi con mentione della quantita
del loro reſto portando Copia di eſſo alli Quadernieri, Giorna-
liſti, e Scontri del Banco, douendo il Quadernier diligentemente
incontrar vn Libro con l’ altro a Partita per Partita, ſumando li
riporti di eſſe Partite, e Conti, & ritrouatili giuſti, coſi in vn Li-
bro, come nell’ altro, doueranno far fede con giuramento, e ſot-
toſcrittion di man propria di quanto ſaranno li Crediti, & in con-
formita del Coſtituto far nota nelli Libri del Caſſier, e Scontro a
debito delli ſudetti creditori nelli vltimi loro conti del medeſimo
giorno, che loro ſara ſtata fatta la Fede, la qual Fede douera por-
tar al Depoſitario in Cecca, perche col ſuo Scontro ſiano girate
le Partite neceſſarie, mandandone copia dal Depoſitario medeſi-
mo ſottoſcritta al Depoſitario al Banco, perche da Giornaliſti ſia
dato credito a cadauno in conformita delle ſudette Partite di Cec-
ca, e douera eſſer aggiuſtata la Scrittura doue, e come fara biſogno.
Aggionta.
Siano tenuti li Quadernieri medeſimi di far le ſudette Fedi
per riportar li reſti ſenza maggior dilatione di giorni tre, e ſenza
aleun aggrauio a gl’ intereſſati; al qual fine ſia incaricato il Soprain-
tendente al Banco a far eſſequire queſta publica volonta con far
tener quelle note, che ricercaſſe la piu aggiuſtata ſicurezza di tal
affare.
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Marperger, Paul Jacob: Beschreibung der Banqven. Halle (Saale) u. a., 1717, S. 961[196]. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/marperger_banqven_1717/216>, abgerufen am 22.12.2024.
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